In vigore dopo l’approvazione delle Chiese costituenti, espressa pubblicamente in assemblea dai loro rappresentanti

Art. 1
Il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano è una comunione di Chiese che confessano il Signore Gesù Cristo come Dio e Salvatore secondo le Sacre Scritture e per questo cercano di adempiere alla comune vocazione alla gloria di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo.

Art. 2
Il Consiglio ha sede a Milano.
Esso è costituito dalle Chiese che sottoscrivono il presente statuto.
Per nuove adesioni delibera l’assemblea del Consiglio.

Art. 3
Le finalità del Consiglio sono:
a) testimoniare insieme il Vangelo di Gesù Cristo;
b) coltivare nelle Chiese una mentalità ecumenica;
c) favorire la corretta e reciproca conoscenza delle Chiese;
d) studiare e sostenere insieme attività ecumeniche;
e) diffondere l’informazione sulle attività del movimento ecumenico;
f) cercare risposte comuni ai problemi religiosi che interpellano la fede cristiana;
g) proporre orientamenti e iniziative di pastorale ecumenica;
h) discutere e chiarire eventuali incomprensioni tra le Chiese;
i) prestare attenzione alla correttezza dell’informazione sulle Chiese nei mezzi di comunicazione sociale.

Art. 4
Le Chiese hanno nel Consiglio posizione paritetica.
Ogni delegazione delle Chiese esprime un solo voto.
Ogni delegazione può essere composta da 1 a 12 membri.

Art. 5
Il Consiglio delle Chiese si riunisce in assemblea ed è coordinato dal Comitato di presidenza.

Art. 6
L’assemblea è costituita dalle delegazioni delle Chiese.
Ciascun membro delle delegazioni ha in assemblea voce consultiva.
L’assemblea è convocata dal presidente almeno due volte l’anno ed è valida con la presenza dei 2/3 delle delegazioni delle Chiese aderenti.
Le risoluzioni vengono prese dall’assemblea all’unanimità delle delegazioni presenti in rappresentanza delle Chiese.
Ordinariamente il voto è palese, tranne che per le elezioni di persone.
Le delibere di procedura sono prese a maggioranza dei delegati presenti.
L’assemblea delibera in merito all’attuazione delle finalità del Consiglio ed elegge, al suo interno, i membri del Comitato di presidenza.
La nomina dei membri di ogni delegazione e la durata dei loro mandati sono decise da ciascuna Chiesa. L’Assemblea può deliberare la partecipazione ai propri lavori di osservatori e consulenti.

Art. 7
Il Comitato di presidenza si compone di tre membri appartenenti a confessioni diverse, con le funzioni di presidente, vicepresidente e segretario-tesoriere.
I membri del Comitato restano in carica per un anno e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Art. 8
L’assemblea per l’attuazione delle finalità del Consiglio (cfr. art.3) si può avvalere di commissioni e gruppi di lavoro da essa costituiti.

Art. 9
Ordinariamente il Consiglio si sostiene con il contributo delle Chiese aderenti.
Può ricevere offerte e sussidi finalizzati al sostegno di attività ecumeniche.

Art. 10
Le variazioni al presente statuto sono decise dall’assemblea all’unanimità dopo aver ricevuto l’assenso formale delle Chiese aderenti secondo la procedura che è propria a ciascuna Chiesa.

Norma finale
Il presente statuto entra in vigore dopo l’approvazione delle Chiese costituenti espressa pubblicamente in assemblea dai loro rappresentanti.